Merate Sposi - Comunione o separazione dei beni
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Comunione o separazione dei beni
In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, i coniugi possono liberamente determinare "il regime patrimoniale della famiglia" e scegliere fra due tipi di "convenzione" previsti dalla legge.
È opportuno che prima delle nozze i futuri sposi concordino insieme se scegliere il regime di comunione dei beni o il regime di separazione dei beni, che sono delle norme che regolano le proprietà di ciascuno dei due sposi.
A cerimonia conclusa, sia civile che religiosa, gli sposi devono comunicare al Parroco o all'Ufficiale di stato civile il regime prescelto.
È opportuno che gli sposi si informino delle implicazioni legali di ciascuna scelta, eventualmente consultando un notaio o un avvocato.
Comunione dei beni
Se i coniugi non stipulano nessuna convenzione, automaticamente viene applicato il regime della "comunione dei beni", che in questo caso è detto "comunione legale".
La comunione dei beni è quindi il regime più frequente perché è quello che la legge applica se i coniugi non optano per un'altra scelta.
Nel regime di comunione dei beni i coniugi mettono in comune il loro patrimonio e ne sono proprietari in parti uguali. Fanno parte del patrimonio comune:
- tutti i beni acquistati insieme o separatamente dopo il matrimonio, salvo quelli di "carattere personale";
- i risparmi che ciascun coniuge ha accantonato, anche separatamente, durante la vita matrimoniale;
- le aziende costituitesi dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;
- i debiti, sia contratti congiuntamente che separatamente dai coniugi per il mantenimento della famiglia o l'educazione dei figli;
- le ipoteche o altri oneri che gravano sui beni acquistati.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
- i beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio;
- i beni che ciascun coniuge ha ricevuto dopo il matrimonio in donazione o in eredità;
- i beni ottenuti a titolo risarcimento danni o di pensione per invalidità;
- i beni ad uso strettamente personale o necessari per l'esercizio di una professione;
- i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali, purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non devono entrare nella comunione dei beni.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, occorre il consenso di entrambi i coniugi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda famigliare.
Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica in questi casi:
- morte di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione;
- divorzio;
- decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale;
- fallimento di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni.
Separazione dei beni
Prima della riforma del Diritto di famiglia, il regime di separazione dei beni era attribuito per legge a tutti quei coniugi che non sceglievano deliberatamente il regime di comunione dei beni.
I coniugi che scelgono il regime di separazione dei beni mantengono separati i loro patrimoni personali. In particolare:
- ognuno dei due coniugi resta esclusivo proprietario dei beni acquistati durante la vita matrimoniale;
- ognuno dei coniugi conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio;
- entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese della famiglia, proporzionalmente alle loro possibilità.
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